
Certificazione
In ServiziP.G.A.Engineering nella persona dell’ing. Gabriele Provini, iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Piacenza N° 1365 ed all’ Elenco Certificatori Regione Emilia Romagna N°03255, ha il piacere di offrire la disponibilità alla redazione di:
- Relazione tecnica in conformità all’art.28 della legge n.10 del 09/01/91
- Attestato di qualificazione energetica AQE
- Attestato di certificazione energetica ACE
Il 01 Luglio 2008 è infatti entrato in vigore l’Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici proposto dalla Commissione Territorio, Ambiente e Mobilità approvato dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna con delibera n. 156/2008. Il provvedimento regionale dà attuazione alla direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia e alla direttiva 2006/32/CE concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia.
SCOPO:
Favorire il risparmio energetico, l’uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell’ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto.
APPLICABILITA’:
Fatte salve le esclusioni, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici di si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi e trovano:
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio esistente e comunque in tutti i casi in cui l’ampliamento sia superiore agli 80 metri quadrati;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui l’ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 metri quadrati – manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso – nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti – sostituzione di generatori di calore.
ESCLUSIONI:
Sono escluse dalla applicazione dei requisiti minimi le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) I beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati in virtù delle particolari esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l’osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
QUANDO E’ NECESSARIO:
L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio per edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è altresì obbligatorio nei casi e con le gradualità nel seguito indicate e con onere a carico rispettivamente del venditore e del locatore: a) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari; b) a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso; c) a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data.
VALIDITA’:
L’attestato di certificazione energetica ha una validità di dieci anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica nei termini seguenti: a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell’edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
COS’E’:
Documento rilasciato da un soggetto accreditato, comprendente i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento o classi prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione (in conformità allo schema di cui in allegato 7 della delibera della Regione Emilia Romagna n. 156/2008).
SOGGETTI CERTIFICATORI ACCREDITATI:
Tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, in possesso di una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell’uso razionale dell’energia, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell’esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore del presente atto, riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome. Ed in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze ambientali,
- diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali,
- diploma di geometra o perito industriale. Il provvedimento disciplina il sistema regionale di certificazione energetica degli edifici definendo i soggetti preposti alle attività di certificazione energetica. Elenco consultabile sul sito: http://energia.cermet.it/ElencoRicercaSoggettiCertificatori.aspx
Per il calcolo della prestazione energetica viene utilizzato un software di calcolo commerciale Termo 6.3 (Microsoftware srl Via Menicucci, 1 – 60121 Ancona http://www.microsoftware.it/ ) la cui procedura soddisfa gli adempimenti previsti dalla normativa vigente (Legge 10/91, D.P.R. n. 412/93 aggiornato dal D.P.R. n. 551/1999 e D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006, D.Lgs. 115/2008, D.P.R. 59/2009 e D.M. 26/06/2009) in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici; sono state inoltre recepite le più recenti normative in riferimento alla certificazione energetica degli edifici, secondo Finanziaria 2008 e D.M. 19/02/2007 aggiornato dal D.M. 07/04/2008 e soprattutto il D.M. 26/06/2009 (linee guida nazionali per la certificazione energetica).
La compatibità con le più recenti UNI/TS 11300 è garantita dalla certificazione del Comitato Termotecnico Italiano a norma del D.Lgs. 115/2008 (certificato n° 003 del 31/08/2009).